von Paolo Perrucci Vor 7 Jahren
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(Decreto legislativo, art. 8)
• 1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per
l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle
risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione
dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e
programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione
scolastica.
• 2. Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie,
umane e strumentali disponibili.
Il Progetto individuale è redatto dal competente Ente locale su richiesta dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
Progetto individuale (art. 6)
1. Il Progetto individuale di cui all'articolo 14, comma 2, della
legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto dal competente Ente
locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e
con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la
responsabilità.
2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto
individuale sono definite anche in collaborazione con le
Istituzioni scolastiche.
• La valutazione diagnostico-funzionale
• Le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario
nazionale
• I servizi alla persona a cui provvede il comune in forma dire9a o
accreditata, con par*colare riferimento al recupero e all'integrazione
sociale
• Le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di
povertà, emarginazione ed esclusione sociale
• La definizione delle potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo
familiare.
Contenuti
modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale
Le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata,
individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie, della comunicazione, dell'interazione,
tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento
IL NUOVO PEI • Al GLHO è attribuito il compito della “elaborazione” del Piano Educativo Individualizzato (PEI) • Per la prima volta il PEI è soggetto ad APPROVAZIONE, senza indicare se a maggioranza o all’unanimità • Una stortura palese della visione di collaborazione e di intesa fra scuola e famiglia, contraddistinta, attualmente, dall’espressione avverbiale “congiuntamente”.
Il PEI è elaborato: dagli insegnanti della classe, dai genitori, dagli specialisti
Il Profilo di Funzionamento sostituisce la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale
Il Profilo di Funzionamento: CHE COS’È
a) è il documento propedeutico per la predisposizione del Progetto Individuale e del PEI;
b) è il documento che definisce anche le competenze professionali e la
tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica;
c) è redatto con la collaborazione dei genitori dell’alunno con disabilità, con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione
scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata;
d) è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
Attivo dal 1 settembre 2017 Modifica art. 15 della L. 104/92
• Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR),
• Componenti: un dirigente dell’USR, rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità
• Il GLIR è stato introdotto nel 2009 (vedasi Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, del 4 agosto 2009)
• Il decreto “amplia” i compiti: • non solo consulenza sugli accordi di Programma,
• ma anche supporto ai GIT
• e alle reti di scuole per il Piano di formazione del personale della scuola.
Attivo dal 1 settembre 2017 Modifica art. 15 della L. 104/92
• Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI) e non coincide con il GLI della normativa BES.
Il GLI è Nominato e presieduto dal DS
Il gruppo è composto da:
• Docenti curricolari, Docenti di sostegno, Eventualmente: personale ATA, e specialisti ASL
Compiti
- Supportare il Collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione
- Supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI
Consulenza
Nella definizione e attuazione del Piano per l’Inclusione, il GLI si avvale della consulenza:
• degli studenti
• dei genitori
• delle Associazioni + rappresentative